Art. 50
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 50

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In vigore dal 16 ago 1934
Le disposizioni contenute negli della legge non sono applicabili alle amministrazioni dello Stato. Tuttavia, le amministrazioni stesse sono tenute a trasmettere al Ministero delle Corporazioni mensilmente i dati di produzione degli stabilimenti da esse gestiti e, semestralmente, l'elenco dei depositi con serbatoi di oli minerali e dei distributori di carburanti di propria pertinenza.
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