Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo III
Art. 18
Art. 33 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Il versamento del contributo volontario previsto dall' del presente testo unico sarà effettuato direttamente dall'interessato nell'Ufficio del registro, con avviso alla cancelleria.
L'Ufficio del registro verserà subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla competente Sezione di Regia tesoreria, la quale invierà all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.
Gli interessi sui contributi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.
Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-18