Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo II
Art. 14
Art. 5 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 31 mag 1955
Gli ufficiali giudiziari od altri a loro favore possono fare versamenti volontari da capitalizzassi in appositi conti individuali al saggio d'interesse di cui all'allegalo A del presente testo Unico.
Note all'articolo
- La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-14