Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo II
Art. 12
Art. 6 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
L'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari in servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-12