Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo III

Art. 16

Art. 30 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

In vigore dal 8 mar 1935
I contributi dello Stato di cui al presente testo unico saranno versati in due rate semestrali nel gennaio e nel luglio di ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Il contributo personale degli ufficiali giudiziari, di cui al presente testo unico, dovrà essere versato dagli interessati a rate bimestrali di L. 100 ciascuna, al competente Ufficio del registro, non oltre i 5 giorni successivi al bimestre decorso. Scaduto tale termine, gli ufficiali giudiziari inadempienti saranno assoggettali alla multa del 5 per cento sulla rata non versata, la quale assieme con la stessa multa sarà trattenuta dagli Uffici del registro su tutte le somme di spettanza degli ufficiali giudiziari medesimi a titolo di indennità supplementari, di diritti ricuperati e di percentuali, pagabili nell'anno in corso e in quelli successivi. L'ufficiale giudiziario in istato di morosità potrà inoltre essere ammonito o ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada, abitualmente nella morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni. Gli intendenti di finanza, i pretori e i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinché gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.
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