Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 21

Art. 24 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n 561 e art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
Il servizio utile per il conseguimento della indennità o della pensione è quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna. Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero. Per la determinazione del servizio utile e dell'età degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-21

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