Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 23

Art. 48 n. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
Nel caso di cui al precedente , se l'ufficiale giudiziario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza abbiano già conseguita la indennità o la pensione da parte di uno o più degli Istituti predetti, il cumulo non può essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate rispettivamente a ciascun Istituto che ha conferita la indennità o la pensione le somme già percepite coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità in vigore per l'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-23

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