Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 27
Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 27 feb 1968
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, purchè non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso dopo 10 anni compiuti, e prima che siano compiuti 20 anni, di servizio utile.
Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorchè postuma.
In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio, purchè sussistano le condizioni previste dai commi precedenti.
Note all'articolo
- La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennita' diretta una volta tanto e di quella indiretta, e' ridotte ad un anno compiuto di servizio utile".
- La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2".
- La L. 27 gennaio 1968, n. 36, nel modificare l'art. 4, comma 1 della L. 12 agosto 1962, n. 1353, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-27