Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 29
Art. 19 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 31 mag 1955
La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell' ha diritto di conseguire la pensione:
a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;
b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;
e) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.
In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.
Note all'articolo
- La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-29