Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 32
R. Decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n 255.
In vigore dal 8 mar 1935
La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di riversibilità ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.
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