Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 35
Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n 50.
In vigore dal 8 mar 1935
La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico è liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla età, alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-35