Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 38
Art. 1 sub. 21 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta, dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:
a) vedova senza prole il 50 per cento;
b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;
c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro orfani o più il 60 per cento.
Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio avente i requisiti prescritti per il diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani aventi i requisiti per il diritto a pensione, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali tra tutti gli orfani predetti.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che tra gli orfani aventi diritto a pensione vi siano orfani maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dall' del presente testo unico.
Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.
Storico versioni
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