Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 43
Art. 1 sub. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 21 mar 1958
Le pensioni liquidate agli ufficiali giudiziari sono soggette alla ritenuta del 2 per cento del loro ammontare.
Note all'articolo
- La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7".
- La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-43