Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 47

Art. 3 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertilo nella legge 8 luglio 1929, n. 1368; articoli 1, 3, 13. R. decreto 27 giugno 1933, n. 703; art. 12 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704.

In vigore dal 8 mar 1935
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza la Direzione stessa determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta. La comunicazione è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza quando la cessazione definitiva dal servizio sia avvenuta mentre l'ufficiale giudiziario era iscritto alla Cassa di previdenza, per le pensioni degli ufficiali giudiziari; è fatta invece su richiesta della Amministrazione competente alla liquidazione in tutti gli altri casi. Il Ministero al quale viene fatta la comunicazione di cui al comma precedente provvede al conferimento e al riparto dell'assegno complessivo oppure al non accoglimento della domanda con decreto da comunicarsi all'interessato per mezzo del podestà del Comune di residenza, e in via amministrativa alla Direzione generale predetta, che ne rilascia ricevuta e promuove la deliberazione del Consiglio di amministrazione sull'accettazione delle quote stabilite a proprio carico.
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