Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 50

Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549; art. 50 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704.

In vigore dal 8 mar 1935
Le indennità e lei pensioni sono pagate nella misura stabilita dal relativo provvedimento di conferimento. Salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il pagamento delle indennità e delle pensioni ad onere ripartito viene effettuato integralmente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, a carico dell'ultimo Istituto di previdenza presso il quale l'ufficiale giudiziario è stato iscritto. La Direzione generale predetta esercita la rivalsa che le compete verso lo Stato e gli altri enti interessati. Nel caso di cumulo che interessi più Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale su citata, gli altri Istituti verseranno a quello che sostiene l'onere del pagamento le rispettive quote d'indennità o le riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione relative ai servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi. Se i titolari sono cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento della intera indennità o della intera pensione viene effettuato dal Ministero competente, con rivalsa delle quote che non sono a carico dello Stato verso gli enti che ne sono debitori.
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