Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 49
Art. 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
In vigore dal 22 gen 1976
Entro novanta giurai dalla comunicazione o notificazione di cui ai precedenti , ultimo comma, e 18, gli iscritti o i loro aventi causa, contemplati dal presente testo unico, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e gli altri enti interessati, rispettivamente, possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976 n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 49 del Regio Decreto 12 luglio 1934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-49