Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 48

Art. 13 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

In vigore dal 8 mar 1935
Quando l'assegno di quiescenza implichi onere a carico anche di enti diversi dallo Stato o dagli Istituti di previdenza, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o il Ministero competente, rispettivamente a seconda delle ipotesi disciplinate dai precedenti , cura anche la notifica agli enti interessati del provvedimento con cui si assegna la quota a loro carico, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura competente per ragione di territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-48

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