Art. 49 · Art. 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 49

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Art. 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

In vigore dal 22 gen 1976
Entro novanta giurai dalla comunicazione o notificazione di cui ai precedenti , ultimo comma, e 18, gli iscritti o i loro aventi causa, contemplati dal presente testo unico, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e gli altri enti interessati, rispettivamente, possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976 n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 49 del Regio Decreto 12 luglio 1934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-49