Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 55

Art. 17 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; articoli 37 e 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, quando riprenda regolare servizio potrà godere della pensione stessa e verrà nuovamente iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico. È data facoltà all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione della indennità o della pensione e rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di rifusione sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro due anni dalla data della riassunzione in servizio. Tale domanda sarà sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. In nessun caso l'ufficiale giudiziario che goda di una pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lett. c) dell'; gli sarà, invece, corrisposta, in aggiunta, la eventuale differenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-55

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo