Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 59
Art. 36 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
Agli ufficiali giudiziari di cui al precedente è data facoltà di riscattare non più di cinque anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purchè ne abbiano fatto domanda non oltre l'11 luglio 1927.
Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno.
Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo è determinato nei modi indicati nel comma secondo del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-59