Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo V

Art. 64

Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
Nei casi previsti nella prima parte del precedente , qualora vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti di cui all'articolo stesso, è ammesso altresì il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili. L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui al comma precedente è determinata in base alle norme dell' del presente testo unico e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarrà, sugli enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, delle quote da essi dovute.
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