Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 69
Art. 43 R. decreto-legge 19 aprile, 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e il 12 maggio 1925, che abbiano, diritto a indennità ai sensi dell' del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, viene liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennità anzidetta e il capitale riservato già corrisposto.
Nel caso che alle vedove ed agli orfani di cui al comma precedente spetti la pensione ai sensi 19 del decreto su citato, viene liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra valore capitale della pensione anzidetta calcolata con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico e il capitale riservato già corrisposto.
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