Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo V

Art. 70

Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti: a) pensioni dirette: 15 per cento sulle prime 1000 lire; 10 per cento sulle seconde 1000 lire; 5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire; b) pensioni indirette: 15 per cento sulle prime 500 lire; 10 per cento sulle seconde 500 lire; 5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.
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