Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 70
Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:
a) pensioni dirette:
15 per cento sulle prime 1000 lire;
10 per cento sulle seconde 1000 lire;
5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;
b) pensioni indirette:
15 per cento sulle prime 500 lire;
10 per cento sulle seconde 500 lire;
5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-70