Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 65
Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti è riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennità o alla pensione.
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