Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 66
Articoli 37 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 8 mar 1935
R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e legge 5 gennaio 1931, n. 50.
La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti , viene ridotta del 10 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella, di cui all'allegato A del presente testo unico.
Nessuna riduzione viene apportata nel caso dì liquidazione di indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-66