Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo V

Art. 66

Articoli 37 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e legge 5 gennaio 1931, n. 50. La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti , viene ridotta del 10 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella, di cui all'allegato A del presente testo unico. Nessuna riduzione viene apportata nel caso dì liquidazione di indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-66

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo