Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo V

Art. 67

Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
A decorrere dal 1° gennaio 1930 la riduzione dì cui al precedente sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che siano stati iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari prima del 1° gennaio 1924 e siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1929 è stabilita nelle seguenti misure: 40 per cento per gli iscritti che al 1° gennaio 1924 avevano non più di 10 anni compiuti di servizio utile; 35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 40 anni compiuti e non più di 20 anni compiuti di servizio utile; 30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 20 anni compiuti e non più di 30 anni compiuti di servizio utile; 25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 30 anni compiuti di servizio utile. Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennità.
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