Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 42
Art. 25 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Agli ufficiali giudiziari, alle vedove e agli orfani aventi diritto a pensione, la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potrà accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da computarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.
L'acconto non potrà, in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.
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