Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 33
Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore età, salvo i casi previsti dal precedente , le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-33