Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 25

Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 sub. 8, art. 1 sub. 10 lett. d), art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 10 set 1991
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-25

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