Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 20

Art. 2 decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; art. 5, 22, 40 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 69 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 1 sub. 8, sub. 10, sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 8 mar 1935
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli iscritti e dei loro aventi causa contemplati dal presente testo unico.
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