Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo III
Art. 19
Art. 34 R. decreto legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Nel caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorità giudiziaria cui era addetto ne darà comunicazione al locale Ufficio del registro, il quale trasmetterà immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito all'Ufficio del registro della nuova sede.
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