Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo II
Art. 13
Art. 1 sub. 3 e sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 18 giu 1952
Il contributo annuo è di L. 1200 per ogni ufficiale giudiziario in organico.
Questo contributo è corrisposto per metà dall'ufficiale giudiziario e per meta dal Ministero di grazia e giustizia.
Quando però l'organico non sia Completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo annuo di lire milleduecento per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a lire seimilaquattrocento".
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109, nel modificare l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha conseguentemente disposto (con art. 10, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in lire 10.000".
- La L. 21 novembre 1949, n. 914, nel modificare l'art. 10 del D.Lgs. Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109, che a sua volta modifica l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000".
- La L. 24 maggio 1952, n. 610, nel modificare l'art. 14 della L. 21 novembre 1949, n. 914, che a sua volta modifica l'art. 10 del D.Lgs. Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109, che a sua volta ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-13