Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo I
Art. 9
Art. 38 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza compilerà, il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Il regolamento determinerà, i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-9