Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo I

Art. 7

Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 5 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.

In vigore dal 8 mar 1935
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel presente testo unico per collocarli in impiego fruttifero. I fondi disponibili si investono come i fondi propri della Cassa depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-7

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