Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo XI
Art. 72
In vigore dal 27 dic 1933
Nei casi previsti dall'art. 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la riapertura del procedimento è disposta dal Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.
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