Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo XI

Art. 73

In vigore dal 27 dic 1933
Il provvedimento previsto dall'art. 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è adottato con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione del personale.
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