Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo XI

Art. 70

In vigore dal 27 dic 1933
Eseguiti gli accertamenti, il funzionario designato a norma dell'articolo precedente rimette gli atti all'avvocato generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato, quando ritenga che sia provata l'insussistenza degli addebiti o che debba applicarsi una sanzione di sua competenza, provvede in conformità. Negli altri casi convoca la Commissione del personale per la trattazione orale ponendo frattanto gli atti a disposizione dei commissari. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato dà avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale, osservando i termini di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e lo avverte che può prendere visione e copia degli atti. Alla trattazione orale interviene quale relatore il funzionario che ha compiuto l'istruttoria. La Commissione del personale, sentito anche l'incolpato ove questi si presenti, procede, dopo che si sono ritirati relatore e l'incolpato, alle proprie risoluzioni con le norme prescritte dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.
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