Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo XII
Art. 74
In vigore dal 13 nov 1936
Nulla è innovato per quanto riflette l'assunzione del personale dell'Avvocatura dello Stato, la carriera e il trattamento economico dello stesso alle disposizioni vigenti riguardanti gli invalidi di guerra e della causa nazionale, i decorati al valore, gli ex combattenti, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, dei sottufficiali che abbiano acquistato il diritto all'impiego civile, nonché alle norme a favore dell'incremento demografico.
Al personale dell'Avvocatura della Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianità richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-74