Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo XI
Art. 71
In vigore dal 13 nov 1936
Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura e alla riduzione dello stipendio a funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e adottato con decreto Reale.
Se la punizione è inflitta ad procuratori dell'Avvocatura dello Stato il provvedimento è adottato con decreto del Capo del Governo.
Le stesse modalità si osservano in caso di proscioglimento in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri o a proposta della Commissione del personale per insussistenza degli addebiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-71