Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo XII

Art. 76

In vigore dal 27 dic 1933
Fino a quando non sia approvato nei modi di cui all', primo comma, del testo unico il regolamento di ripartizione delle competenze di avvocato e di procuratore tra i funzionari dell'Avvocatura dello Stato, continuerà ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto 20 maggio 1924 del Ministro per le finanze. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI. Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI. Il Ministro per le finanze: JUNG.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-76

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