Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 24 bis
In vigore dal 15 ott 2011
1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall' e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-24-bis