Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 25
In vigore dal 27 dic 1933
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-25