Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 25

In vigore dal 27 dic 1933
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato.
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