Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 29
In vigore dal 27 dic 1933
Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all', devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari. Salvo quanto è disposto nell' per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature e correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-29