Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 31

In vigore dal 27 dic 1933
Con le nomine dei primi graduati sono coperti i posti messi a concorso. Nel limite dei posti messi a concorso si addiviene alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non abbiano assunto effettivo servizio. Il Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, ha facoltà di assegnare agli altri idonei, secondo l'ordine di graduatoria, gli ulteriori posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo