Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 27

In vigore dal 27 dic 1933
Le prove orali sono pubbliche. Il presidente in ogni seduta delega un commissario per le interrogazioni su ciascuna materia o gruppo di materie, possono tuttavia essere rivolte domande al candidata da ogni membro della Commissione. Terminata la prova orale di ogni candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-27

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