Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 18
In vigore dal 15 ott 2011
La Commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova verserà nel giorno medesimo.
Stabilita la materia o il gruppo di materie, la Commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.
Non più tardi delle ore dieci, il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell', la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui verterà la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all', comma 2, lettere a), b) e c).
A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalità di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2011, N. 161.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-18