Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 19
In vigore dal 27 dic 1933
Le prove scritte saranno vigilate da tutti o da parte dei componenti la Commissione, i quali potranno farsi coadiuvare nella vigilanza da altri funzionari dell'Avvocatura dello Stato.
La carta su cui devono essere scritti il tema e lo svolgimento è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito bollo di riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-19