Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 17

In vigore dal 15 ott 2011
1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia. 3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo