Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 20
In vigore dal 27 dic 1933
I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. È loro rigorosamente vietato, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualsiasi modo con estranei.
È vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.
Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.
È loro consentito di consultare i codici, le leggi e i decreti dello Stato, il Corpus irius e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.
I volumi relativi devono essere comunicati preventivamente alla Commissione per la verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-20