Art. 20
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo IVSez. I

Art. 20

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In vigore dal 27 dic 1933
I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. È loro rigorosamente vietato, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualsiasi modo con estranei. È vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove. È loro consentito di consultare i codici, le leggi e i decreti dello Stato, il Corpus irius e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezione. I volumi relativi devono essere comunicati preventivamente alla Commissione per la verifica.
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